Può capitare che un’impresa incaricata di eseguire lavori in condominio – magari nell’ambito di interventi agevolati come il Superbonus – interrompa i lavori senza portarli a termine. Una situazione frustrante, che lascia il condominio con un cantiere aperto, disagi per i residenti e spese già sostenute. In questi casi, è naturale pensare di chiedere un risarcimento all’impresa inadempiente. Ma attenzione: il diritto al risarcimento può ridursi se il condominio resta inattivo troppo a lungo.
Il principio dell’onere di ridurre il danno
Nel nostro ordinamento vige un principio generale: chi subisce un danno ha l’obbligo di adoperarsi per limitarlo. In altre parole, non si può restare con le mani in mano aspettando che la situazione peggiori, per poi chiedere un risarcimento più alto. Questo vale anche per i lavori condominiali non completati.
Se l’impresa abbandona il cantiere, il condominio (rappresentato dall’amministratore e dall’assemblea) dovrebbe attivarsi quanto prima per:
- diffidare formalmente l’impresa inadempiente;
- risolvere il contratto, se necessario;
- cercare un’altra impresa che completi i lavori;
- mettere in sicurezza il cantiere per evitare ulteriori danni o pericoli.
Restare fermi per mesi (o anni) può essere interpretato come inerzia colpevole, con conseguenze sul risarcimento.
Cosa rischia il condominio inattivo
Se il condominio non si attiva tempestivamente, il giudice – in caso di controversia – può ritenere che parte del danno sia imputabile proprio a questa inerzia. Di conseguenza, il risarcimento riconosciuto potrebbe essere ridotto, anche in modo significativo.
Facciamo un esempio pratico: supponiamo che i lavori si fermino a metà e che, per l’assenza di copertura provvisoria, si verifichino infiltrazioni che danneggiano appartamenti e parti comuni. Se il condominio avesse subito incaricato qualcuno di mettere in sicurezza il tetto, quei danni aggiuntivi si sarebbero evitati. In tal caso, il giudice potrebbe escludere dal risarcimento i danni evitabili.
Quando scatta l’obbligo di attivarsi
Non esiste un termine fisso di legge entro cui il condominio deve agire: molto dipende dalle circostanze concrete. Tuttavia, la giurisprudenza tende a valutare negativamente ritardi ingiustificati, soprattutto quando:
- l’abbandono del cantiere è evidente e prolungato;
- ci sono rischi per la sicurezza o il patrimonio condominiale;
- il condominio è stato informato della situazione ma non ha deliberato alcuna contromisura.
In linea generale, una volta accertata l’inadempienza dell’impresa, è consigliabile convocare un’assemblea straordinaria per decidere le azioni da intraprendere, senza lasciare passare troppo tempo.
Il ruolo dell’amministratore
L’amministratore ha il dovere di segnalare tempestivamente all’assemblea ogni problema relativo ai lavori in corso. Se l’impresa smette di presentarsi in cantiere o rallenta senza giustificazione, l’amministratore dovrebbe informare i condomini e proporre le misure opportune (diffida, risoluzione contrattuale, ricerca di un sostituto).
Un amministratore che resta passivo di fronte a un’evidente inadempienza può essere chiamato a rispondere personalmente dei danni aggravati dalla sua inerzia.
In pratica
- Monitorate l’andamento dei lavori: non aspettate che il cantiere si fermi per mesi prima di intervenire. Se l’impresa rallenta o sparisce, attivatevi subito.
- Convocate l’assemblea: in caso di abbandono, deliberate rapidamente le azioni da intraprendere (diffida, risoluzione, nuovo affidamento).
- Mettete in sicurezza il cantiere: se ci sono rischi (infiltrazioni, crolli, pericoli per i passanti), intervenite subito per limitare i danni, anche con lavori provvisori.
- Documentate tutto: conservate foto, verbali, comunicazioni con l’impresa. Serviranno in caso di contenzioso.
- Consultate un legale: se la situazione si complica, chiedete consiglio a un avvocato esperto in diritto condominiale e contratti d’appalto, per tutelare al meglio i vostri diritti senza perdere tempo prezioso.
Articolo informativo di carattere generale, non costituisce consulenza legale o fiscale su casi specifici.
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