In molti condomìni esiste un alloggio destinato storicamente al portiere. Con il tempo, però, la figura del portiere residente è diventata sempre più rara: spesso il servizio è affidato a personale esterno, oppure viene soppresso del tutto. A quel punto sorge una domanda: che fine fa l’appartamento del portiere? E se il condominio decide di affittarlo o destinarlo ad altro uso, chi ha diritto a beneficiarne?
La casa del portiere: proprietà comune o esclusiva?
L’alloggio del portiere è generalmente considerato parte comune del condominio, al pari dell’androne, delle scale o del cortile. Questo significa che appartiene a tutti i condomini in proporzione alle loro quote di proprietà. Quando l’alloggio non serve più per il portiere, il condominio può decidere di affittarlo a terzi o destinarlo ad altri scopi comuni (ad esempio, ripostiglio, sala riunioni, locale biciclette).
Se l’assemblea approva l’affitto dell’alloggio, i proventi derivanti dal canone spettano a tutti i condomini. Ma secondo quali criteri vanno ripartiti questi introiti?
Indennizzo sui millesimi o sulla quota di proprietà?
È qui che nasce spesso la confusione. In condominio siamo abituati a ragionare in millesimi: le spese ordinarie si ripartiscono così, i voti in assemblea pure. Verrebbe quindi spontaneo pensare che anche i proventi dell’affitto vadano divisi secondo le tabelle millesimali.
Tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito che, quando si tratta di frutti derivanti da un bene comune (come il canone di locazione dell’alloggio del portiere), il criterio corretto è quello della quota di proprietà effettiva, non dei millesimi d’uso. In altre parole, ciascun condomino ha diritto a una parte del canone proporzionale alla sua quota di comproprietà sull’immobile comune, che può non coincidere con i millesimi attribuiti per le spese generali.
Perché questa distinzione?
I millesimi sono uno strumento pratico per ripartire costi e oneri legati all’uso e alla manutenzione delle parti comuni. La quota di proprietà, invece, rappresenta il diritto reale che ciascuno ha sul bene comune. Quando il bene comune produce un reddito (come un affitto), questo va distribuito secondo il diritto di proprietà, non secondo l’uso o il godimento.
È una differenza sottile ma importante: i millesimi misurano quanto ciascuno “pesa” nelle decisioni e nelle spese; la quota di proprietà misura quanto ciascuno “possiede” del bene comune.
Cosa succede se il condominio ha già ripartito l’indennizzo sui millesimi?
Se il condominio ha distribuito i proventi dell’affitto in base ai millesimi generali, un condomino che si senta danneggiato (perché la sua quota di proprietà è maggiore dei suoi millesimi) potrebbe contestare la ripartizione. In tal caso, potrebbe essere necessario ricalcolare gli importi e procedere a conguagli.
Per evitare problemi, è consigliabile che l’amministratore verifichi in anticipo quale sia il criterio corretto da applicare, eventualmente consultando un tecnico o un legale, e che l’assemblea deliberi in modo chiaro e trasparente.
In pratica
- L’alloggio del portiere è parte comune: appartiene a tutti i condomini in proporzione alle loro quote di proprietà.
- Se viene affittato, i proventi spettano ai condomini: non al condominio come ente, ma ai singoli proprietari.
- Il criterio di ripartizione è la quota di proprietà reale: non i millesimi d’uso o generali.
- Verificare prima di deliberare: l’amministratore dovrebbe accertarsi del criterio corretto e comunicarlo chiaramente in assemblea.
- Attenzione ai conguagli: se la ripartizione è stata fatta in modo errato, potrebbe essere necessario correggerla successivamente.
Articolo informativo di carattere generale, non costituisce consulenza legale o fiscale su casi specifici.









