Chi ha avviato lavori condominiali con il Superbonus si è probabilmente imbattuto nella sigla SAL, ovvero Stato di Avanzamento Lavori. Si tratta di un passaggio tecnico fondamentale per ottenere le agevolazioni fiscali, ma non sempre è chiaro cosa si possa includere e cosa no, soprattutto quando si parla di forniture a piè d’opera.
Cosa sono i SAL nel Superbonus
Gli stati di avanzamento lavori sono certificazioni che attestano quanto del cantiere è stato effettivamente completato. Nel contesto del Superbonus, i SAL servono per:
- Frazionare i pagamenti e le relative detrazioni fiscali
- Permettere la cessione del credito o lo sconto in fattura in più tranche
- Monitorare l’avanzamento dell’intervento
La normativa prevede che ogni SAL debba rappresentare almeno il 30% dell’intervento complessivo, con un massimo di due stati intermedi oltre al saldo finale.
Le forniture a piè d’opera: cosa significa
Per “forniture a piè d’opera” si intendono i materiali edili già consegnati e depositati in cantiere, ma non ancora installati o utilizzati. Pensiamo ad esempio a pannelli isolanti, infissi, caldaie o altri componenti che attendono di essere messi in opera.
La domanda che molti condomìni si pongono è: questi materiali possono essere conteggiati nel calcolo del SAL anche se non sono ancora stati installati?
Quando le forniture possono essere conteggiate
In linea generale, la normativa fiscale e le prassi tecniche stabiliscono che per il calcolo degli stati di avanzamento lavori si debba fare riferimento ai lavori effettivamente eseguiti. Questo principio vale anche per il Superbonus.
Le forniture a piè d’opera possono essere incluse nel SAL solo se:
- Sono state regolarmente pagate e documentate
- Sono state effettivamente consegnate in cantiere
- Sono specificamente destinate all’intervento agevolato
- Il direttore dei lavori ne attesta la presenza e la conformità al progetto
Tuttavia, nella maggior parte dei casi, i tecnici e i professionisti incaricati tendono a includere nel SAL solo i lavori già realizzati, considerando le forniture non ancora installate solo al momento della loro effettiva messa in opera. Questo approccio prudenziale riduce i rischi di contestazioni in fase di controllo.
Il ruolo del direttore dei lavori
Il direttore dei lavori ha un ruolo centrale nella certificazione dei SAL. È lui che verifica:
- L’effettivo avanzamento dei lavori
- La conformità delle opere al progetto approvato
- La presenza e la qualità dei materiali
Spetta quindi al professionista incaricato valutare caso per caso se e come conteggiare le forniture già presenti in cantiere, sempre nel rispetto delle normative fiscali e tecniche applicabili.
Attenzione alla documentazione
Qualunque sia l’approccio scelto, è fondamentale conservare tutta la documentazione relativa a:
- Ordini e fatture delle forniture
- Bolle di consegna
- Certificazioni di conformità dei materiali
- Attestazioni del direttore lavori
- Fotografie del cantiere nelle varie fasi
Questa documentazione potrebbe essere richiesta in caso di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate o di altri enti competenti.
In pratica
- I SAL certificano l’avanzamento reale dei lavori e permettono di frazionare detrazioni e cessioni del credito nel Superbonus.
- Le forniture a piè d’opera possono essere conteggiate solo se pagate, consegnate e certificate dal direttore lavori, ma l’approccio più prudente è includerle solo dopo l’installazione.
- Ogni SAL deve rappresentare almeno il 30% dell’intervento complessivo; sono ammessi al massimo due stati intermedi oltre al saldo.
- Il direttore dei lavori è la figura chiave per la certificazione: affidatevi alle sue valutazioni tecniche.
- Conservate sempre tutta la documentazione di cantiere: fatture, bolle, certificazioni e fotografie sono essenziali in caso di controlli.
Articolo informativo di carattere generale, non costituisce consulenza legale o fiscale su casi specifici.

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