Può capitare che un vicino o un terzo invada una porzione di proprietà condominiale: magari sposta una recinzione, occupa un passo carraio comune o costruisce oltre il confine legittimo. In questi casi, chi può e deve agire per difendere gli interessi del condominio? La risposta è chiara: l’amministratore ha il potere di farlo, anche senza attendere una delibera dell’assemblea.
Il potere di rappresentanza dell’amministratore
L’amministratore di condominio rappresenta legalmente tutti i condomini nelle questioni che riguardano le parti comuni. Tra i suoi compiti rientra la tutela del patrimonio condominiale, che include anche la difesa dei confini delle proprietà comuni. Quando qualcuno contesta o viola questi confini, l’amministratore è legittimato ad agire in giudizio per rivendicare i diritti del condominio.
Questo potere deriva dalla legge e non richiede una preventiva autorizzazione assembleare, proprio perché si tratta di un atto di ordinaria amministrazione volto a preservare l’integrità del patrimonio comune. L’assemblea interviene solo quando si tratta di decisioni straordinarie, come transazioni o rinunce a diritti.
Quando è necessaria la delibera assembleare
Esistono però situazioni in cui l’amministratore non può muoversi da solo. Se la questione riguarda scelte di tipo dispositivo o straordinario, è necessario il consenso dell’assemblea. Ecco alcuni esempi:
- Accettare una transazione che comporti rinunce o concessioni sui confini
- Decidere di non agire in giudizio pur essendo stati lesi nei diritti
- Vendere, cedere o modificare porzioni di proprietà comune
- Intraprendere azioni legali particolarmente onerose o complesse che esulano dalla tutela ordinaria
In questi casi, l’amministratore deve convocare l’assemblea e sottoporre la questione ai condomini, che decideranno a maggioranza secondo le regole previste dalla legge.
La tutela giudiziale dei confini comuni
Quando un terzo invade un’area comune o contesta il confine, l’amministratore può agire con diverse azioni legali. Le più frequenti sono l’azione di rivendicazione della proprietà o l’azione di reintegrazione del possesso. L’obiettivo è far accertare dal giudice che quella porzione di terreno o quella servitù appartiene al condominio e ottenere la rimozione dell’invasione.
L’amministratore può anche opporsi a richieste di usucapione avanzate da terzi, difendendo il possesso storico del condominio sulle aree comuni. Tutte queste azioni rientrano nei poteri ordinari di gestione e tutela del patrimonio condominiale.
Cosa succede se l’amministratore non agisce
Se l’amministratore resta inerte di fronte a una violazione evidente dei confini condominiali, i singoli condomini possono sollecitarlo ad agire. In caso di persistente inerzia, è possibile convocare un’assemblea per deliberare sull’azione da intraprendere o, nei casi più gravi, valutare la revoca dell’amministratore per inadempimento dei suoi doveri.
In alternativa, ciascun condomino può agire autonomamente in giudizio per difendere le parti comuni, anche senza mandato degli altri, poiché si tratta di tutelare un bene di cui è comproprietario. Tuttavia, questa via è meno agevole e può comportare costi che il singolo dovrà anticipare.
In pratica
- L’amministratore può e deve difendere i confini delle proprietà comuni senza bisogno di delibera assembleare preventiva.
- L’assemblea va convocata solo per decisioni straordinarie come transazioni, rinunce o azioni legali particolarmente onerose.
- Se notate invasioni o contestazioni sui confini comuni, segnalatelo subito all’amministratore affinché possa agire tempestivamente.
- In caso di inerzia dell’amministratore, sollecitate un’assemblea o valutate di agire direttamente come condomini.
- Conservate sempre documenti, planimetrie e titoli di proprietà che attestino i confini legittimi delle aree comuni: sono strumenti preziosi in caso di controversia.
Articolo informativo di carattere generale, non costituisce consulenza legale o fiscale su casi specifici.

Lascia un commento