Il terrazzo sporgente, quello che sporge dalla facciata dell’edificio come un balcone di grandi dimensioni, rappresenta spesso un motivo di discussione in condominio. La domanda più frequente è: chi deve pagare per la sua manutenzione? La risposta non è sempre immediata e dipende dalla natura dei lavori da eseguire.
Cosa dice la legge
L’articolo 1126 del Codice Civile stabilisce un principio importante: quando un elemento dell’edificio serve in modo diverso ai vari condomini, le spese si ripartiscono in proporzione all’uso che ciascuno ne fa. Nel caso del terrazzo sporgente, questo significa che bisogna distinguere tra diverse componenti e funzioni.
Le tre componenti del terrazzo sporgente
Un terrazzo a sbalzo si può idealmente dividere in tre parti, ciascuna con una diversa funzione:
- La soletta superiore (il piano calpestabile): serve esclusivamente al proprietario dell’appartamento che vi accede e ne ha l’uso esclusivo
- La parte inferiore (il soffitto): funge da copertura e protezione per l’appartamento sottostante
- La struttura portante e i frontalini: contribuiscono al decoro architettonico dell’intero edificio e alla sua stabilità
Come si dividono le spese
In base a questa distinzione funzionale, la ripartizione delle spese segue criteri diversi a seconda del tipo di intervento:
Manutenzione della pavimentazione superiore
I lavori che riguardano il piano di calpestio, come la sostituzione delle piastrelle o l’impermeabilizzazione della superficie, sono generalmente a carico esclusivo del proprietario che utilizza il terrazzo. Si tratta infatti di un elemento di cui solo lui beneficia direttamente.
Riparazioni della parte inferiore
Gli interventi sul soffitto del terrazzo, che protegge l’appartamento sottostante, vengono ripartiti secondo il criterio dell’uso: una parte maggiore al proprietario del piano inferiore (che ne trae vantaggio come copertura) e una parte minore al proprietario del terrazzo sovrastante. La proporzione più comune è due terzi a carico di chi sta sotto, un terzo a carico di chi sta sopra.
Interventi sulla struttura e sul decoro
Quando si tratta di riparare la struttura portante, i frontalini o gli elementi decorativi che caratterizzano l’aspetto esterno dell’edificio, le spese vengono suddivise tra tutti i condomini. Questi elementi infatti appartengono alle parti comuni e contribuiscono alla stabilità e all’estetica dell’intero fabbricato.
Attenzione alle situazioni particolari
Ogni condominio può presentare caratteristiche diverse. In alcuni casi il regolamento condominiale o il titolo di proprietà possono prevedere criteri di ripartizione specifici. È sempre consigliabile verificare questi documenti prima di procedere con lavori importanti.
Inoltre, quando un intervento riguarda contemporaneamente più componenti del terrazzo (per esempio un rifacimento completo che coinvolge pavimento, impermeabilizzazione e frontalini), sarà necessario distinguere le diverse voci di spesa e applicare a ciascuna il criterio appropriato.
In pratica
- Il terrazzo sporgente non è un elemento “tutto o niente”: va considerato nelle sue diverse componenti funzionali
- La pavimentazione e l’uso esclusivo sono a carico del proprietario che ne fruisce
- Il soffitto si ripartisce principalmente tra chi sta sopra e chi sta sotto, in base al beneficio ricevuto
- La struttura portante e il decoro sono spese condominiali, da dividere tra tutti
- Prima di discutere in assemblea, è utile far valutare dall’amministratore o da un tecnico quali parti del terrazzo necessitano intervento e a quale funzione assolvono
Articolo informativo di carattere generale, non costituisce consulenza legale o fiscale su casi specifici.

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